Gli interessi collettivi alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili prevalgono sugli interessi privati

Gli interessi collettivi alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili prevalgono sugli interessi privati
15 Novembre 2021: Gli interessi collettivi alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili prevalgono sugli interessi privati 15 Novembre 2021

IL CASO. La società Alfa, gestore di un ristorante - bar, impugnava avanti il TAR il provvedimento del Comune Beta che aveva accolto la domanda di occupazione del suolo pubblico presentata del Condominio Gamma, situato su un immobile adiacente a quello della società, per la collocazione di un ponteggio ai fini dello svolgimento di lavori di manutenzione ordinaria delle facciate e del manto di copertura. 

La società ricorrente lamentava, in particolare, che il provvedimento impugnato violava gli articoli 3 e 7 della l. n. 241/90, ovvero perché non adeguatamente motivato e perché il Comune avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo. 

Il Condominio e il Comune si costituivano in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso. 

Nelle more del giudizio, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la società ricorrente conveniva il Condominio e il Comune avanti al Tribunale ordinario chiedendo il risarcimento dei danni subiti, a fronte dell’istallazione dei predetti ponteggi, sostenendo che questi avevano compromesso il suo diritto d’affaccio e comportato l’oscuramento del locale.

Il Tribunale ordinario, ritenuta sussistente la pregiudizialità del giudizio amministrativo, dichiarava la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio ordinario sino alla definizione della controversia pendente avanti al TAR.

LA DECISIONE. Il TAR, con la sentenza n. 2244 del 15 ottobre 2021, ha anzitutto evidenziato come il “recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici, sono valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica” e che, nel caso di specie, “al momento di emanazione del provvedimento impugnato, lo stato di forte degrado in cui si trovava il Condominio, che la ricorrente non ha smentito, ha reso necessario l’avvio dei lavori di manutenzione, ciò che, come detto, costituiva un dovere dei proprietari”.

Ha ribadito, quindi, che l’occupazione di suolo pubblico, può essere vietata per motivi di interesse generale, per contrasto con disposizioni normative, o per eventuali prescrizioni, a tutela di interessi pubblicistici, in questo caso, correttamente tutelati dal provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, invece, la società ricorrente lamentava che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto salvaguardare il suo “diritto d’affaccio”, evitando l’oscuramento del locale, muovendo però, ad avviso del Giudice amministrativo “dall’errata premessa secondo cui la disposizione ivi contenuta, che salvi i diritti dei terzi sarebbe una ‘mera clausola di stile’”.

Infatti, il TAR ha confermato che “per giurisprudenza pacifica, l’esistenza di un’autorizzazione che faccia salvi i diritti dei terzi, esplica infatti i suoi effetti solo nel rapporto tra la Pubblica amministrazione e il richiedente, essendo invece priva di rilevanza tra privati, suscettibili ad essere tutelati mediante il ricorso ai rimedi civilistici, con la proposizione di un’azione risarcitoria, o la riduzione in pristino (cass. civ. sez. II 25.9.20113 n. 21947, cass. civ. 6.2.2009 n. 3031)”.

Il TAR ha, quindi, concluso affermando che “gli interessi collettivi alla messa in sicurezza e al mantenimento del decoro degli immobili, prevalgono su quelli commerciali della ricorrente, peraltro solo parzialmente compromessi, e per un periodo circoscritto” e ha, pertanto, respinto il ricorso. 

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